giovedì, 21 novembre 2024
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Atto normativo

 
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Definizioni

  1. L’Associazione Diocesana riunisce tutti i fedeli laici della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla che liberamente e consapevolmente aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.
  1. L’Associazione Diocesana è parte dell’unica Associazione Nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa.
  2. Essa offre alla Chiesa di Reggio Emilia – Guastalla il proprio specifico contributo nella pastorale diocesana, facendosi carico in particolar modo della crescita e della formazione di un laicato maturo e dell’annuncio evangelico in ogni ambiente in cui ogni laico cristiano è chiamato ad essere.
  1. L’Associazione Diocesana è retta dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, dal Regolamento Nazionale di attuazione e dal presente Atto Normativo.
  2. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa delle associazioni territoriali, di unità/zona pastorale o vicariali, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all’associazione nazionale e le norme del presente atto normativo riferite all’associazione diocesana.
  1. L’Associazione diocesana ha sede legale in Via Prevostura 4 a Reggio Emilia, con codice fiscale numero 80014230355.
  2. La variazione del codice fiscale e della sede legale, non è considerata modifica del presente Atto Normativo; tuttavia, nel caso in cui questo avvenga, sarà cura della Presidenza prendere atto della variazione.
  3. La rappresentanza legale di tutta l’Associazione Diocesana spetta al Presidente, il quale la esercita sia in ambito ecclesiale, che in ambito civile. L’organo deputato alla variazione della sede legale è il Consiglio Diocesano.
  1. L’Associazione Diocesana fa suo il fine generale apostolico della Chiesa.
  2. L’esperienza associativa e l’attività apostolica dell’Azione Cattolica hanno come primo impegno la presenza e il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali.
  3. A tal fine l’Azione Cattolica offre il suo contributo agli organismi pastorali della diocesi e territoriali. L’impegno apostolico dell’Associazione sarà sempre rivolto all’animazione e al servizio dell’intera comunità umana.
  4. L’associazione persegue le proprie finalità attraverso un progetto formativo e missionario unitario ed organico.
  1. L’Associazione Diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, di unità/zona pastorale, vicariale, può dar vita a gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell’Associazione in relazione a particolari condizioni di vita o ambienti specifici.
  2. Più gruppi presenti in diocesi possono collegarsi e coordinarsi tra loro, dando vita ad un Movimento di ambiente.
  3. Il presente Atto Normativo ne disciplina la costituzione, gli organi e le cariche.
  1. L’Associazione Diocesana e le associazioni locali dell’Azione Cattolica Italiana sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro, esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
  1. La richiesta di adesione è una scelta strettamente personale ed è esaminata e accolta dal Consiglio Diocesano, attraverso l’Associazione territoriale o il gruppo a cui il richiedente vuole aderire.
  2. Con l’accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per gli aderenti.
  3. L’adesione una volta avvenuta viene confermata di anno in anno da parte dell’aderente all’Associazione ed è attestata - anche attraverso uno specifico“segno”- secondo le forme stabilite dal Consiglio Nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini.
  1. Il Consiglio Nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello diocesano e locale.
  1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato alla sua adesione all’Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l’Associazione territoriale o il gruppo di appartenenza, all’Associazione Diocesana, e dichiara la propria volontà di non farne più parte.
  2. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all’Associazione Diocesana.
  3. La mancata conferma annuale dell’adesione entro i termini stabiliti per le operazioni relative, comporta gli stessi effetti dell’atto di ritiro. Il ritiro non dà diritto al rimborso del contributo associativo.
  1. Il Consiglio Diocesano, su proposta del Consiglio dell’Associazione territoriale o del gruppo di appartenenza, delibera l’esclusione del socio dall’Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento Nazionale e dal presente Atto Normativo per l’adesione all’Associazione.
  2. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.
  1. Sono eleggibili alle cariche associative tutti coloro che al momento della definizione delle candidature sono aderenti dell’Azione Cattolica Italiana dall’anno sociale precedente.
  1. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.
  2. Il voto si esprime a scrutinio palese, a meno che non si tratti di votazioni per l’elezione o la designazione di persone, per l’accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.
  3. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo che per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.
  4. Nei Consigli Diocesani e territoriali il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi partecipa in virtù di carica elettiva.
  1. I giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti ad incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell’elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.
  2. Se un aderente si candida per un mandato durante il quale compirà trent’anni, questo può scegliere di candidarsi nella Lista dei Giovani o nella Lista degli Adulti.
  1. Si cessa dall’incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio Diocesano sia assente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell’organo di cui è membro.
  2. In caso di dimissioni o decadenza da parte di un membro del Consiglio Diocesano, subentra il primo dei non eletti nella stessa lista.
  1. Col termine “incarichi direttivi” si intendono gli incarichi associativi di Presidente Diocesano e Territoriale, di Unità/Zona pastorale o Vicariale, di componente della Presidenza Diocesana e di Segretario Diocesano di Movimenti.
  1. Non può essere candidato a ricoprire un incarico direttivo a livello diocesano per un terzo mandato, chi ha ricoperto questo incarico, a qualsiasi titolo, per due mandati consecutivi.
  1. Nell’Azione Cattolica Italiana i Sacerdoti Assistenti partecipano alla vita dell’Associazione e delle sue articolazioni, anche territoriali, per contribuire ad alimentare la vita spirituale, il senso apostolico ed a promuoverne l’unità, così come previsto dall’art. 10 dello Statuto Nazionale.
  2. Nell’Azione Cattolica Italiana i Sacerdoti Assistenti, nominati dall’autorità ecclesiastica competente, partecipano alla vita dell’Associazione e delle sue articolazioni, anche territoriali, per contribuire ad alimentare la vita spirituale, il senso apostolico ed a promuoverne l’unità, così come previsto dall’art. 10 dello Statuto Nazionale
  3. In questo quadro prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l’assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.
  1. Ogni Associazione territoriale, per definirsi tale, deve far riferimento ad una comunità parrocchiale, ad una unità/zona pastorale o ad un vicariato, deve richiedere agli uffici diocesani gli appositi moduli per raccogliere le adesioni e deve versare, ogni anno al momento della raccolta delle adesioni, una quota, fissata dal Consiglio Diocesano.
  2. In assenza di questi requisiti, non si può parlare di Associazione territoriale, ma di gruppo appartenente al Centro Diocesano.
  3. Nel proseguo di questo Atto Normativo, il termine “Associazione Territoriale” è da intendersi riferito anche alle Associazioni costituite in Unità/Zona pastorali o nel Vicariato.
  1. Gli organi essenziali dell’Associazione Territoriare, sono l’Assemblea degli aderenti, il Consiglio e il Presidente.
  2. Ogni Associazione territoriale decide autonomamente la propria struttura direttiva in rapporto alla sua consistenza numerica e alle sue caratteristiche interne.
  3. Nella situazione ottimale si prevede la costituzione di un Consiglio Territoriale a cui partecipano almeno due rappresentanti per gli Adulti, due per i Giovani e due per gli Educatori A.C.R.
  4. Il consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
  1. Fanno parte dell’assemblea tutti gli aderenti all’Associazione.
  2. Essa ha il compito di eleggere i componenti del Consiglio e i delegati all’Assemblea Diocesana, attuare a livello territoriale, di unità/zona pastorale o vicariale, le linee fissate dal livello diocesano, approvare il bilancio dell’Associazione.
  3. Hanno diritto di voto tutti gli aderenti giovani e adulti. Gli aderenti dell’A.C.R. sono rappresentati dai loro educatori che ne esercitano anche il diritto di voto.
  1. Il Presidente dell’Associazione Parrocchiale, è segno forte dell’unitarietà dell’Associazione territoriale, la rappresenta a tutti i livelli, raccoglie le adesioni, promuove in prima persona, in comunione con i propri Pastori, l’azione dell’Associazione all’interno della comunità, presiede l’Assemblea dell’Associazione, la convoca e ne fissa l’ordine del giorno.
  2. Può proporre all’assemblea la nomina di collaboratori responsabili per particolari ambiti (gruppi Adulti, Gruppi Famiglie A.C., Gruppi Giovani, Gruppi Giovanissimi, Educatori A.C.R., Gruppi Terza Età, ecc…).
  1. 1. La proposta per la nomina del Presidente dell’Associazione territoriale di base, è effettuata dal Consiglio dell’Associazione Territoriale di base con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è effettuata dal Vescovo Diocesano.
  2. 2. Il verbale dell’ elezione deve essere consegnato in Centro Diocesano.
  1. È compito del Presidente comunicare tempestivamente al Centro Diocesano i nomi dei delegati alle Assemblee Diocesane elettive come sancito dall’art. 31 del presente Atto Normativo.
  1. Sono auspicabili modalità di raccordo, confronto e collaborazione tra le varie Associazioni Territoriali, in modo da dare meglio e più organicamente il proprio contributo alle comunità di riferimento.
  1. In presenza di situazioni particolari è prevedibile anche la costituzione di Associazioni interparrocchiali, formate da laici di parrocchie confinanti tra di loro. Gli organismi relativi sono gli stessi dell’Associazione Parrocchiale e ad essi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative, fatta eccezione per la seguente: nel Consiglio e nella Presidenza interparrocchiale – per diritto – è presente un rappresentante per ogni parrocchia.
  2. Gli organismi relativi sono gli stessi dell’Associazione Territoriale e ad essi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative, fatta eccezione per la seguente: nel Consiglio e nella Presidenza interparrocchiale – per diritto – è presente un rappresentante per ogni parrocchia.
  1. Qualora lo richiedano esigenze pastorali e di promozione della vita associativa, in ogni Vicariato della Diocesi, può costituirsi un coordinamento Vicariale di Azione Cattolica.
    Esso è costituito dai Presidenti delle Associazioni Territoriali del Vicariato, o dai loro delegati ed è presieduto dal rappresentante del Vicariato eletto in Consiglio Diocesano a norma del successivo art. 35.
  1. Gli organi dell’Associazione Diocesana sono:
  1. L’Assemblea Diocesana, udita la relazione della Presidenza sull’attività svolta e discusse le proposte su quella futura, delibera gli obiettivi e le linee di orientamento dell’Azione Cattolica diocesana.
  2. È convocata, in via ordinaria, una volta all’anno e ad essa partecipano tutti gli aderenti.
  3. Nell’Assemblea possono aver luogo riunioni separate per articolazioni.
  4. All’inizio di ogni mandato, provvede all’elezione dei membri del Consiglio Diocesano in base al presente Atto Normativo e dei Delegati all’Assemblea Nazionale dell’Azione Cattolica come previsto dalla Statuto e dal Regolamento Nazionale.
  5. È convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati.
  1. L’Assemblea Diocesana elettiva è composta dai seguenti membri:
  1. Le Associazioni Territoriali, sono rappresentate nell’Assemblea diocesana elettiva dal Presidente, da un responsabile per gli Adulti, i Giovani e gli Educatori A.C.R., se presenti, e da delegati supplementari a seconda del numero complessivo degli aderenti all’Associazione, con la seguente proporzione:
  2. A ciascuna Associazione Territoriale è lasciata libertà sulle modalità di scelta e designazione dei delegati.
  1. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC), il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC), se presenti in diocesi, e gli altri Movimenti riconosciuti a livello diocesano, sono rappresentati nell’Assemblea Diocesana elettiva dal Segretario e da tre delegati eletti dal Congresso del Movimento.
  2. Le modalità di elezione del Segretario e dei tre delegati sono sancite dal Documento Normativo del Movimento.
  1. Il Consiglio Diocesano è composto in misura maggioritaria da membri eletti dall’Assemblea Diocesana secondo criteri di rappresentatività sanciti dai successivi articoli, dai membri della Presidenza diocesana che non siano già consiglieri diocesani, da un Segretario per ciascuno dei Movimenti d’ambiente riconosciuti e operanti a livello diocesano e dal Presidente di FUCI e MIEAC, qualora esistenti.
  2. Fanno inoltre parte del Consiglio Diocesano l’incaricato adulti per i rapporti con la terza età e l’incaricato per la pastorale famigliare.
  1. Le elezioni del Consiglio Diocesano si svolgono su quattro liste: tre, che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa (Adulti, Giovani, Responsabili Educatori A.C.R.) e una che raccoglie tutti i candidati dei Vicariati, indicati dalle Associazioni locali.
  2. Le candidature sono presentate dal Consiglio Diocesano o dalle Associazioni Territoriali.
  3. Le candidature devono essere presentate quindici giorni prima dalla data dell’Assemblea Diocesana elettiva.
  1. L’Assemblea elegge 6 candidati dalla lista degli Adulti, 6 candidati dalla lista dei Giovani, 6 candidati dalla lista dei Responsabili educatori A.C.R., 1 candidato per ciascuno dei Vicariati della diocesi, in cui è presente l’Azione Cattolica.
  2. I rappresentanti dei vicariati in Consiglio Diocesano hanno in particolar modo il compito, in collaborazione con i responsabili delle varie articolazioni territoriali, di promuovere e far vivere la vita associativa nel vicariato, favoriscono il collegamento tra la realtà territoriale e il Centro Diocesano e presiedono il coordinamento vicariale ove presente.
  3. Sono eletti, per le Liste Adulti, Giovani ed Educatori A.C.R. i primi sei che hanno ricevuto il maggior numero di voti, mentre per ciascun Vicariato il primo che ha ricevuto più voti; a parità di voti, il più anziano di età.
  4. Nel caso che un aderente risulti essere eletto sia nelle Liste del Vicariato che in quelle Adulti, Giovani o Educatori A.C.R., deve optare per la prima.
  5. Nel caso in cui il delegato vicariale venga eletto nella Presidenza, in Consiglio diocesano subentra il primo dei non eletti nella Lista del Vicariato.
  1. Ogni componente dell’Assemblea diocesana partecipa alle votazioni sulle tre liste Adulti, Giovani ed Educatori A.C.R. esprimendo fino a tre preferenze, mentre sulla lista dei rappresentanti del proprio Vicariato, una preferenza.
  2. È ammesso il voto per delega ad un aderente della stessa Associazione territoriale, che però non abbia altri titoli per votare in seno all’Assemblea diocesana. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.
  3. Non è ammesso il voto cumulabile.
  1. Il Consiglio Diocesano assume la responsabilità della vita e delle attività dell’Associazione diocesana, definisce e verifica la programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall’Assemblea.
  1. Il Consiglio diocesano, convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce almeno quattro volte all’anno e possibilmente ogni mese, in particolare prima dell’Assemblea diocesana per discutere la relazione della Presidenza.
  2. Svolge i propri lavori in base ad un ordine del giorno fissato dalla Presidenza diocesana, comunicato a ciascun consigliere almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
  1. Il Presidente deve convocare il Consiglio diocesano quando un terzo dei componenti aventi diritto al voto lo richieda con indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Comitato degli Affari economici, per gravi e urgenti motivi di natura economico-finanziaria.
  1. Il Consiglio diocesano formula la proposta per la nomina del Presidente diocesano da parte dell’Ordinario diocesano ed elegge gli altri membri della Presidenza diocesana come disposto dagli art. 43 e ss; delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi; approva il sistema formativo dell’Associazione, i documenti di indirizzo per la vita associativa.
  1. Il Consiglio diocesano approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
  1. Il Consiglio diocesano convoca l’Assemblea diocesana ordinaria e, se le circostanze lo richiedono, l’Assemblea straordinaria.
  1. Il Consiglio diocesano propone all’Ordinario diocesano tre nomi di aderenti dell’Associazione diocesana, affinché questi provveda alla nomina del Presidente.
  2. Per la designazione della terna, ogni Consigliere indica sull’apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte.
  3. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi più uno dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto deliberativo, mentre, dal quarto scrutinio è sufficiente il voto dei due terzi più uno dei votanti.
  4. Risultano eletti i tre aderenti che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio.
  5. La terna così composta, viene comunicata all’Ordinario diocesano con l’indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.
  1. Il Consiglio diocesano elegge gli altri componenti della Presidenza diocesana.
  2. Le proposte di candidatura dei vice-presidenti (adulti e giovani), del responsabile A.C.R., sono di competenza del Consiglio, mentre la proposta del segretario diocesano e dell’amministratore è di competenza del Presidente.
  3. Ogni consigliere esprime una proposta di candidatura per ciascuno dei membri di competenza del consiglio (i quattro vice-presidenti e il responsabile A.C.R.).
  4. Si considerano candidati gli aderenti che hanno raccolto almeno tre preferenze.
  5. La Presidenza Diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile dell’ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.
  1. Per l’elezione dei componenti della Presidenza ogni consigliere esprime sull’apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate.
  2. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.
  1. Il Consiglio diocesano può riunirsi separatamente per articolazioni per affrontare meglio e in modo più specifico determinate tematiche.
  2. Il valore delle delibere del consiglio di articolazione è puramente consultivo.
  3. Nei consigli di articolazione possono essere ammessi a partecipare ai lavori e alle discussioni, membri cooptati, i quali sono scelti in base ad esperienza in certi settori o per garantire una maggiore rappresentatività territoriale.
  1. La Presidenza diocesana è composta dal Presidente diocesano, dai quattro vice-presidenti (due giovani e due adulti), per seguire le finalità associative riferite ai vari settori, dal Responsabile dell’A.C.R., dal Segretario diocesano e dall’Amministratore.
  2. Ne fa parte anche un segretario per ogni movimento di ambiente riconosciuto a livello diocesano.
  3. La Presidenza Diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile dell’ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.
  4. Essi partecipano collegialmente e in modo corresponsabile alle funzioni proprie di tale organo.
  5. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori anche membri cooptati, responsabili per varie articolazioni presenti, ove le circostanze lo rendano necessario.
  1. La Presidenza diocesana provvede alla gestione dell’Associazione nel quadro di quanto stabilito dall’Assemblea e attua le indicazioni date dal Consiglio Diocesano; è l’organo che ne esprime l’unitarietà e propone le indicazioni programmatiche da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; cura i rapporti di comunione e di collaborazione con la comunità diocesana e con gli organismi attraverso i quali l’Ordinario diocesano esercita il suo ministero.
  1. Il Presidente diocesano guida e presiede l’Associazione nelle sue varie articolazioni (Presidenza, Consiglio, Assemblea), ne promuove l’attività e ne garantisce l’unitarietà e la collegialità all’interno.
  2. Rappresenta l’Associazione diocesana sia in ambito ecclesiale, che civile, anche per gli effetti giuridici.
  1. In caso di impossibilità temporanea del Presidente ad esercitare il suo ufficio, l’associazione è retta in modo collegiale dalla Presidenza.
  2. Le funzioni proprie del Presidente vengono assunte ad interim dal più anziano dei rappresentanti di settore, che deve agire sempre e comunque, in accordo con il resto del collegio.
  1. La Presidenza diocesana, convocata e presieduta dal Presidente, si riunisce di norma una volta ogni bimestre e quando lo richiedano almeno quattro membri.
  2. Svolge il proprio lavoro in base ad un ordine del giorno fissato dal Presidente diocesano, comunicato a ciascun membro almeno una settimana prima della data di convocazione.
  1. Il Consiglio e la Presidenza diocesana sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo e deliberano con il voto della maggioranza dei presenti.
  1. I Movimenti d’ambiente hanno come fine quello di approfondire lo slancio missionario tipico dell’Associazione.
  2. Sono riconosciuti sin da ora il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC), qualora realmente presenti in diocesi, con i loro Regolamenti Nazionali che vengono per intero recepiti da questo Atto Normativo Diocesano.
  1. Possono costituirsi a livello diocesano nuovi Movimenti di ambiente che saranno riconosciuti dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza, una volta verificati i seguenti criteri:
  2. All’atto del riconoscimento il Consiglio Diocesano, indicherà le norme per la vita associativa e gli organi di gestione.
  1. I rapporti che disciplinano le relazioni con la FUCI, il MEIC e il MIEAC sono recepiti da apposito regolamento d’attuazione, approvato dal Consiglio Nazionale di Azione Cattolica (art. 38 dello Statuto Nazionale).
  2. Per quanto riguarda la FUCI vengono accolti in toto i regolamenti che a livello diocesano disciplinano i reciproci rapporti.
  1. L’Associazione trae i mezzi per la sua sopravvivenza dai contributi associativi, dalle iniziative promosse, dal sostegno della Chiesa locale e da altri finanziamenti, contributi e liberalità di Enti pubblici o privati.
  1. I contributi associativi sono fissati dal Consiglio diocesano e di norma sono determinati in connessione all’approvazione del bilancio preventivo.
  2. Gli aderenti sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, contestualmente alla conferma dell’adesione.
  1. Il Consiglio diocesano elegge il Comitato degli Affari economici su proposta del Presidente, sentita la Presidenza.
  2. Questo Comitato è formato da due persone scelte tra gli aderenti dell’Associazione con competenze in ambito economico, più l’Amministratore diocesano che ne presiede i lavori e ne è responsabile nei confronti della Presidenza e del Consiglio Diocesano.
  3. Questi rimangono in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
  1. La carica di membro del Comitato degli Affari economici, è incompatibile con la carica di Consigliere diocesano e il suo ruolo deve essere improntato all’indipendenza funzionale.
  2. Controlla la gestione in ordine alla consistenza e alla salvaguardia del patrimonio, alla conformità allo Statuto e ai risultati perseguiti.
  1. Il Segretario diocesano coordina il funzionamento degli uffici e dei servizi e ne riferisce alla Presidenza.
  2. E’ eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente.
  1. Il Segretario diocesano deve predisporre apposito verbale di tutte le sedute del Consiglio Diocesano e della Presidenza.
  2. Tutti i verbali devono essere raccolti in un apposito registro custodito presso il Centro diocesano e disponibile alla lettura dei componenti il Consiglio diocesano che ne facciano richiesta.
  3. E’ compito del segretario redigere un estratto del verbale contenente l’elenco degli argomenti discussi e delle decisioni assunte, disponibile alla consultazione degli associati che ne facciano richiesta.
  4. Ciascun verbale deve essere firmato dal segretario e da chi presiede la seduta, che così se ne assume la responsabilità giuridica, e letto all’inizio di quella successiva.
  5. Per quanto riguarda le sedute del Consiglio di articolazione, è opportuno che i responsabili designino un membro che ricopra la funzione di redigere i verbali.
  1. Ogni modifica del presente Atto Normativo diocesano deve essere approvata dall’Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
  2. Le modifiche diventano operative dopo la ratifica da parte del Consiglio Nazionale; fatte salve le modifiche di cui all’art. 4 (trasferimento sede e codice fiscale).
  3. In caso di modifiche proposte dal Consiglio Nazionale per conformare il presente Atto Normativo allo Statuto, queste vengono recepite direttamente dal Consiglio Diocesano.
  1. Lo scioglimento dell’Associazione diocesana è deliberato dall’Assemblea con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativa dopo la ratifica dell’Ordinario diocesano.
  1. Il patrimonio residuo effettuata la liquidazione è devoluto ad altro ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito l’Ordinario diocesano e salva diversa destinazione che sia imposta dalle leggi vigenti.
  1. Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo diocesano, si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento Nazionale e alle norme canoniche e civili in materia di Associazione, in quanto applicabili.

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